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IMU prima casa senza residenza: le condizioni per mantenere l’esenzione    

IMU prima casa senza residenza: le condizioni per mantenere l’esenzione con la residenza in un’altro appartamento, la guida completa.

 

In Italia è sempre più frequente la situazione di trovarsi a possedere un’abitazione su cui non risulta stabilita la propria residenza, per i più svariati motivi. Si pensi ad esempio ai casi di immobili ereditati ma non subito abitabili, oppure oggetto di lavori di ristrutturazione prolungati.

In queste circostanze sorge spontaneo il dubbio se l’immobile debba comunque essere considerato come “prima casa” ai fini dell’esenzione dall’Imu, o se invece rischi di configurarsi come “seconda casa” con l’obbligo di versamento del tributo.

È bene quindi conoscere la normativa di riferimento che, in questi casi particolari, prevede una deroga importante: per continuare a godere dell’agevolazione Imu sulla prima casa non è necessaria la residenza stabile, bensì è sufficiente trasferirsi entro 18 mesi. Ciò vale in presenza di comprovate motivazioni, come lavori strutturali, che impediscano materialmente di abitare l’immobile.

Diventa però indispensabile registrarne i contratti di affitto secondo gli schemi concordati, così da essere in regola ed evitare problemi con il fisco. A tal proposito risulta molto utile affidarsi a servizi qualificati come https://www.canoneconcordatonline.it/,  che consentono di calcolare il giusto canone, redigere i contratti e gestire l’intera pratica in modo rapido e conforme alla normativa vigente.

Informarsi sugli aspetti tecnici di questioni come questa è fondamentale per non incappare in spese o sanzioni non dovute. Meglio dunque farsi guidare da professionisti del settore piuttosto che rischiare di sbagliare.

 

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IMU prima casa senza residenza: come mantenere l’esenzione Imu con la residenza in un’altra casa

La normativa in materia prevede la possibilità di mantenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale anche nel caso in cui non vi sia la residenza nell’immobile agevolato, a patto che questa sia trasferita entro un termine massimo di 18 mesi.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, è ammesso il mantenimento dell’esenzione IMU oltre i canonici termini di trasferimento della residenza, qualora ciò avvenga per comprovate ragioni di lavoro, salute o cura di un familiare affetto da patologia.

Tra le fattispecie giuridiche rientranti nella causale di “forza maggiore” vi sono dunque le ipotesi in cui l’immobile si trovi in uno stato di inagibilità transitoria, ad esempio a causa di consistenti lavori di ristrutturazione edilizia necessari al suo recupero.

In tali casi, pur non essendo tecnicamente possibile il trasferimento della residenza per indisponibilità dell’immobile, è ammessa la dilazione del termine di 18 mesi per perfezionare il cambio di residenza senza perdere i benefici fiscali del cosiddetto “bonus prima casa”.

Rimane inteso che il mancato o tardivo adeguamento alle previsioni sopra richiamate comporta l’applicazione della disciplina ordinaria relativa alla tassazione dell’immobile considerato come “seconda casa”.

Pertanto, decorsi i 18 mesi senza il trasferimento effettivo della residenza anagrafica, l’unità immobiliare perde la qualifica di “prima casa” ed è assoggettata al regime tributario dell’IMU come abitazione diversa dall’unità adibita a abitazione principale.

 

Prima casa senza residenza IMU: criteri di abitazione principale ai fini Imu

Ai fini del tributo municipale IMU, il legislatore individua precisi criteri al fine di determinare la natura di “abitazione principale” di un immobile e, di conseguenza, l’applicabilità o meno dell’esenzione dall’imposta.

In particolare, secondo quanto disposto all’articolo 13 del D.Lgs. 504/1992, per abitazione principale deve intendersi l’unità abitativa, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio come singola unità immobiliare, al cui interno il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Dunque, ai soli fini IMU, i requisiti richiesti sono: la dimora abituale del proprietario e del suo nucleo familiare nell’immobile; la residenza anagrafica nello stesso. La sussistenza di entrambi i presupposti è determinante affinché si possa godere dell’agevolazione fiscale sulla prima casa.

Ne consegue che, laddove uno dei due criteri decade, l’unità perde la natura di abitazione principale ed è assoggettata alla tassazione IMU come seconda casa.

Ad esempio, nel caso di assenza della residenza anagrafica, essendo venuto meno uno dei requisiti normativamente previsti, l’immobile sarà classificato come casa diversa dalla principale, con conseguente obbligo di versamento del tributo.

Pertanto, un puntuale rispetto dei parametri legali di riferimento è essenziale al fine di stabilire correttamente il regime fiscale applicabile all’unità immobiliare di proprietà.